Profilo

Il responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, detto anche Energy Manager, e’ una figura introdotta in Italia dalla legge 10/91 per i soggetti (enti pubblici e privati) caratterizzati da consumi importanti,  espressi in tonnellate equivalenti di petrolio (tep).

Ai sensi dell’articolo 19 delle Legge 10/91 tutti i soggetti consumatori di energia, pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni (vedere articoli 1-9 della circolare MICA 219/F) sono obbligati ogni anno ad effettuare la nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, qualora i consumi energetici annui superino le seguenti soglie:

  • 10.000 tep per le imprese del settore industriale;
  • 1.000 tep per i soggetti del terziario , della Pubblica Amministrazione, civile e trasporti .

Volendo fornire un termine di paragone si puo’ considerare che 1.000 tep corrispondono a circa 1,2 milioni di m3 di gas naturale o a 4,5 milioni di kWh. 

Oggi e’ la circolare 18 dicembre 2014 del Mi.S.E. che delinea  i  compiti istituzionali dell’Energy Manager.

Gli Energy Managers

“Individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia, assicurano la predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici richiesti dal Ministero dell’Industria e delle Attivita’ Produttive”.

L’incarico di responsabile per l’energia, che consiste nella raccolta e nell’analisi dei dati sui consumi energetici e nella promozione dell’uso efficiente dell’energia nella propria struttura, può essere svolto sia da un dipendente, sia da un consulente esterno.

Chi puo’ essere nominato tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia

Per diventare energy manager ed essere inseriti nell’elenco (non si tratta di un albo, dunque) curato e gestito dalla FIRE per incarico del Ministero delle Attivita’ Produttive, occorre essere nominati da un soggetto, non necessariamente sottoposto all’obbligo.

L’idoneità a svolgere il compito di responsabile non viene specificata in dettaglio dalla normativa, sebbene la formazione tecnico-scientifica venga indicata come la più appropriata.

Il comma 17 della circolare del 2/3/1992 indica infatti, come figura ideale, un ingegnere con pluriennale esperienza nel settore della gestione dell’energia, dotato di competenze tecniche nel settore in cui opera, esperienza nel campo degli studi di fattibilità, buona conoscenza delle tecnologie avanzate e di una capacita’ organizzativa della propria struttura.